"Nel mese di settembre 2024, il numero totale di situazioni di 'licenziamento' con compensazione retributiva, (concessione normale, in conformità con le disposizioni del Codice del Lavoro), è stato di 5.846", indica il riepilogo preparato dalla Strategia e Pianificazione (GEP) del Ministero del Lavoro, della Solidarietà e della Sicurezza Sociale.
Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, a settembre si è registrata una diminuzione del 15% (1.030 prestazioni elaborate in meno) dei lavoratori coperti da questo regime previsto dal Codice del Lavoro.
In termini mensili, la diminuzione è stata del 10% (647 rate in meno).
Secondo la GEP, a settembre il regime di riduzione dell'orario di lavoro ha riguardato 3.058 persone, con un calo del 20,4% rispetto ad agosto (785 prestazioni elaborate in meno) e del 3,7% rispetto a settembre 2023 (118 rate elaborate in meno). ).
Il regime di sospensione temporanea, invece, ha riguardato 2.788 persone a settembre, con un aumento del 5,2% rispetto ad agosto (138 lavorazioni in più), ma una riduzione del 24,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (meno 912 lavorazioni).
Queste prestazioni sono state elaborate per 336 datori di lavoro, 86 in meno rispetto al mese precedente e 27 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
La "cassa integrazione" prevista dal Codice del Lavoro si traduce in una riduzione temporanea dei normali periodi di lavoro o nella sospensione dei contratti di lavoro su iniziativa delle aziende in situazione di crisi.
Secondo la legge sul lavoro, i lavoratori in cassa integrazione con contratto sospeso hanno diritto a ricevere un'indennità salariale mensile pari a due terzi del loro normale stipendio lordo, con la garanzia di un minimo pari al valore del salario minimo nazionale (820 euro nel 2024) e un massimo corrispondente a tre volte il salario minimo.