La normativa, che modifica il regime giuridico per il funzionamento degli esercizi ricettivi locali, stabilisce che, nei Comuni con più di 1.000 esercizi ricettivi locali, "l'assemblea comunale deve deliberare espressamente, entro un termine massimo di 12 mesi dalla data in cui fino al raggiungimento delle 1.000 registrazioni il Comune esercita la potestà regolamentare ad esso assegnata".

Il Governo aveva già annunciato l'intenzione di decentrare le competenze in materia di registrazione degli alloggi locali, restituendo agli enti locali la decisione di porre fine agli alloggi locali in edifici residenziali o, in alternativa, di non decretarne l'immediata cancellazione e "invitare le parti a trovare un accordo".

In caso di cancellazione della registrazione, il decreto legge stabilisce le "condizioni" alle quali è possibile procedere, che il precedente non specificava.

Tali condizioni includono, tra l'altro, la mancanza di un'assicurazione obbligatoria valida e la pratica ripetuta e comprovata di atti che disturbano il normale uso della proprietà urbana.

Nel decreto legge, ai Comuni vengono dati "gli strumenti legali per decidere l'attribuzione, la regolamentazione, la supervisione e la promozione dei processi di intervento nelle unità abitative locali".

Tale attribuzione comprende, in particolare, la definizione "delle procedure e dei mezzi d'azione in regolamenti specifici" e viene effettuata "fatte salve le competenze dell'Autorità per la sicurezza alimentare ed economica(ASAE) e dell'Istituto portoghese del turismo".

Il regolamento "può prevedere la designazione di un 'fornitore di alloggi locali' che supporti il Comune nella gestione delle controversie tra i residenti, i proprietari di alloggi locali e i condomini o terzi", stabilisce il Governo.

Concretamente, l'esecutivo afferma che spetterà a questo fornitore valutare i reclami, emettere raccomandazioni e approvare e implementare guide di buone pratiche sul funzionamento delle attività di accoglienza locale.

Il Governo rivede anche la capienza delle unità di accoglienza locali, fissando il massimo a nove stanze (come la precedente normativa) e 27 utenti (erano 30).

Inoltre, aggiunge la modalità "camere" all'eccezione precedentemente prevista per l'"ostello".

"In presenza di condizioni adeguate, nelle unità abitative locali possono essere installati posti letto convertibili e/o aggiuntivi, purché, nel complesso, non superino il 50% del numero di posti letto fissi", aggiunge.

Nel decreto legge, il Governo afferma che "è importante creare le condizioni affinché l'attività di alloggio locale si consolidi in modo equilibrato con l'ambiente abitativo, nel rispetto dei diritti dell'iniziativa privata, della proprietà privata e dell'abitazione".

In agosto, l'Associazione Nazionale dei Comuni Portoghesi(ANMP) ha concordato di rafforzare i poteri dei comuni nella regolamentazione, supervisione e promozione dell'alloggio locale, ma ha avvertito della necessità di essere accompagnati da risorse economiche e finanziarie e dalla formazione dei servizi.

"L'ANMP ha sempre ritenuto che dovesse spettare ai Comuni - più consapevoli delle esigenze abitative della loro popolazione e dell'effettiva domanda di alloggi turistici esistente sul loro territorio - gestire il dossier degli alloggi locali", si legge nel parere favorevole dell'associazione al decreto legge che modifica il regime degli alloggi locali, approvato dal governo il 22 agosto e ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto legge (che modifica una normativa approvata nel 2014) entra in vigore 90 giorni dopo la data di pubblicazione.